(Allegato F-art. 240)
 
                              Art. 240. 
 
  Se all'epoca dello stabilimento di una strada  ferrata  esisteranno
nelle proprieta' laterali, a distanze  minori  di  quelle  prescritte
dagli  articoli  precedenti,  degli  edifici,  capanne,  piantamenti,
siepi, steccati, muricciuoli di cinta, cumuli di materie qualunque  o
scavamenti, i proprietari potranno venire obbligati ad  abbatterli  o
toglierli; od a colmarli, quando cio' sia riconosciuto necessario per
la  sicurezza  pubblica  e  per  la   conservazione   e   regolarita'
dell'esercizio delle strade. 
 
  In siffatto caso, ove non risulti che la esistenza degli  anzidetti
oggetti abbia cominciato dopo che la linea della ferrovia  era  stata
fatta conoscere al pubblico o  con  piani  esecutivi  definitivamente
approvati, o con visibili tracciamenti definitivi sul terreno,  sara'
dovuta ai proprietari una competente indennita' da  determinarsi  nel
modo  prescritto  dalla  legge  sulle  espropriazioni  per  causa  di
utilita' pubblica. 
 
  I fabbricati e gli scavamenti  pei  quali  non  risulti  necessario
l'abbattimento od il riempimento,  potranno  essere  mantenuti  nello
stato in cui  si  trovano,  e  potranno  farvisi  quelle  innovazioni
soltanto che non tolgano loro la riconosciuta innocuita'.