Art. 240. Se all'epoca dello stabilimento di una strada ferrata esisteranno nelle proprieta' laterali, a distanze minori di quelle prescritte dagli articoli precedenti, degli edifici, capanne, piantamenti, siepi, steccati, muricciuoli di cinta, cumuli di materie qualunque o scavamenti, i proprietari potranno venire obbligati ad abbatterli o toglierli; od a colmarli, quando cio' sia riconosciuto necessario per la sicurezza pubblica e per la conservazione e regolarita' dell'esercizio delle strade. In siffatto caso, ove non risulti che la esistenza degli anzidetti oggetti abbia cominciato dopo che la linea della ferrovia era stata fatta conoscere al pubblico o con piani esecutivi definitivamente approvati, o con visibili tracciamenti definitivi sul terreno, sara' dovuta ai proprietari una competente indennita' da determinarsi nel modo prescritto dalla legge sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica. I fabbricati e gli scavamenti pei quali non risulti necessario l'abbattimento od il riempimento, potranno essere mantenuti nello stato in cui si trovano, e potranno farvisi quelle innovazioni soltanto che non tolgano loro la riconosciuta innocuita'.