Art. 303. 
 
            Fondo di garanzia per le vittime della caccia 
 
  1.  Il  Fondo  di  garanzia  per  le  vittime   della   caccia   e'
amministrato,  sotto  la  vigilanza  del  Ministero  delle  attivita'
produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato. 
  2.  Il  Ministro  delle  attivita'   produttive   disciplina,   con
regolamento, le condizioni e  le  modalita'  di  amministrazione,  di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia, nonche' la composizione del comitato di cui al comma 1. 
  3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per  la
responsabilita' venatoria sono  tenute  a  versare  annualmente  alla
CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime  della
caccia, un contributo commisurato al  premio  incassato  per  ciascun
contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione. 
  4. Il regolamento di  cui  al  comma  2  determina  la  misura  del
contributo, nel limite  massimo  del  cinque  per  cento  del  premio
imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione  dei  danni
che sono  determinati  nel  rendiconto  annualmente  predisposto  dal
comitato di gestione del fondo.