Art. 303. Fondo di garanzia per le vittime della caccia 1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia e' amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attivita' produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato. 2. Il Ministro delle attivita' produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche' la composizione del comitato di cui al comma 1. 3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione. 4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.