Art. 626 Convenzioni con le universita' 1. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano puo' stipulare apposite convenzioni con le universita', ai fini dell'attivazione, in sostituzione dei corsi di cui all'articolo 623 e in conformita' con i principi stabiliti dal presente capo, di corrispondenti master universitari di secondo livello.