Art. 626 
 
                   Convenzioni con le universita' 
 
1. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito  italiano  puo'  stipulare
apposite convenzioni con le universita', ai fini dell'attivazione, in
sostituzione dei corsi di cui all'articolo 623 e in conformita' con i
principi  stabiliti  dal  presente  capo,  di  corrispondenti  master
universitari di secondo livello.