Art. 191. 
 
  Nel trasporto a mano, gli operai che spingono  i  vagonetti  devono
mantenere fra di loro una distanza non inferiore  a  quindici  metri,
salvo nelle stazioni e nei posti di carico, scarico e manovra. 
  Fra  i  convogli  trainati  da  locomotive  si  deve  mantenere  un
intervallo di almeno una volta e mezzo la  distanza  di  arresto  del
convoglio.