Art. 461. 
                          Norme procedurali 
 
  1. Non si da' luogo a spostamenti di personale  dopo  il  ventesimo
giorno  dall'inizio  dell'anno  scolastico,   anche   se   riguardano
movimenti  limitati  all'anno  scolastico   medesimo   e   anche   se
concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. 
  2. I provvedimenti che comportino movimenti di  personale  gia'  in
attivita'  di  insegnamento,  adottati  dopo  il   ventesimo   giorno
dall'inizio dell'anno scolastico, salvi gli effetti  giuridici,  sono
eseguiti, per quanto riguarda il  raggiungimento  della  nuova  sede,
dopo l'inizio dell'anno scolastico successivo.