(Codice della navigazione-art. 834)
                              Art. 834. 
             (Matrimonio in imminente pericolo di vita). 
 
  Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere
l'intervento  della  competente  autorita'  nel  Regno  o  di  quella
consolare all'estero, il comandante  dell'aeromobile  puo'  procedere
alla celebrazione del matrimonio nel caso  e  con  le  forme  di  cui
all'articolo 101 del codice civile. 
 
  L'atto  di  matrimonio,  compilato  dal  comandante,  deve   essere
annotato sul giornale di rotta e consegnato nell'aeroporto  di  primo
approdo  al  direttore  dell'aeroporto  o  all'autorita'   consolare,
insieme con un estratto del giornale di rotta.