Art. 834.
(Matrimonio in imminente pericolo di vita).
Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere
l'intervento della competente autorita' nel Regno o di quella
consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile puo' procedere
alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui
all'articolo 101 del codice civile.
L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere
annotato sul giornale di rotta e consegnato nell'aeroporto di primo
approdo al direttore dell'aeroporto o all'autorita' consolare,
insieme con un estratto del giornale di rotta.