Art. 835.
(Nascite, morti e scomparizioni da bordo).
Delle nascite e delle morti avvenute a bordo nonche' della
scomparizione da bordo di persone, delle quali non sia stato
possibile ricuperare il cadavere, il comandante dell'aeromobile deve
prendere nota sul giornale di rotta e fare dichiarazione nel primo
aeroporto di approdo al direttore dell'aeroporto o all'autorita'
consolare.
Le autorita' predette raccolgono con processo verbale la
dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando le
enunciazioni prescritte per la compilazione dei relativi atti di
stato civile, o le circostanze della scomparizione e le ricerche
effettuate.