(Codice della navigazione-art. 835)
                              Art. 835. 
             (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). 
 
  Delle  nascite  e  delle  morti  avvenute  a  bordo  nonche'  della
scomparizione  da  bordo  di  persone,  delle  quali  non  sia  stato
possibile ricuperare il cadavere, il comandante dell'aeromobile  deve
prendere nota sul giornale di rotta e fare  dichiarazione  nel  primo
aeroporto di approdo  al  direttore  dell'aeroporto  o  all'autorita'
consolare. 
 
  Le  autorita'  predette  raccolgono   con   processo   verbale   la
dichiarazione del comandante e quelle  dei  testimoni,  indicando  le
enunciazioni prescritte per la  compilazione  dei  relativi  atti  di
stato civile, o le circostanze  della  scomparizione  e  le  ricerche
effettuate.