Art. 836.
(Trasmissione degli atti alle autorita' competenti).
L'autorita' aeronautica o consolare trasmette copia degli atti di
matrimonio e dei processi verbali relativi alle dichiarazioni delle
nascite e delle morti alle autorita' competenti a norma delle
disposizioni sull'ordinamento dello stato civile; al procuratore del
Re Imperatore trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.