(Codice della navigazione-art. 837)
                              Art. 837. 
(Processi   verbali   di   scomparizione   in   caso    di    perdita
                          dell'aeromobile). 
 
  In caso di perdita dell'aeromobile, alla compilazione dei  processi
verbali di scomparizione e  alla  loro  trasmissione  alle  autorita'
indicate nell'articolo precedente provvede il direttore di  aeroporto
nella  circoscrizione,  del  quale  e'  accaduto  il   sinistro,   o,
all'estero, l'autorita' consolare. 
 
  Se si tratta di perdita presunta, gli atti medesimi sono  compilati
e   trasmessi   dal   direttore   dell'ultimo    aeroporto    toccato
dall'aeromobile nel Regno, ovvero, se l'ultimo aeroporto  toccato  e'
in territorio estero, dall'autorita' consolare del luogo. 
 
  Nei processi  verbali  le  autorita'  predette  fanno  constare  le
dichiarazioni  dei  superstiti,  e,  in  caso  di  perdita  presunta,
l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo  761;  dichiarano
inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle
circostanze, ritenersi perite.