Art. 837.
(Processi verbali di scomparizione in caso di perdita
dell'aeromobile).
In caso di perdita dell'aeromobile, alla compilazione dei processi
verbali di scomparizione e alla loro trasmissione alle autorita'
indicate nell'articolo precedente provvede il direttore di aeroporto
nella circoscrizione, del quale e' accaduto il sinistro, o,
all'estero, l'autorita' consolare.
Se si tratta di perdita presunta, gli atti medesimi sono compilati
e trasmessi dal direttore dell'ultimo aeroporto toccato
dall'aeromobile nel Regno, ovvero, se l'ultimo aeroporto toccato e'
in territorio estero, dall'autorita' consolare del luogo.
Nei processi verbali le autorita' predette fanno constare le
dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di perdita presunta,
l'accertamento degli estremi previsti nell'articolo 761; dichiarano
inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano, in base alle
circostanze, ritenersi perite.