(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 486)
                 Art. 486. (Art. 84 del Testo Unico) 

 
              SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE 
                    RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
  Per ottenere  l'autorizzazione  del  Ministero  dei  trasporti,  le
scuole per conducenti di veicoli a  motore  debbono  soddisfare  alle
prescrizioni del  presente  Regolamento  e  relative  alla  idoneita'
morale ed alla  capacita'  finanziaria  del  titolare,  ai  requisiti
morali e di idoneita' tecnica del personale, alla  idoneita'  nonche'
alla proprieta' o libera  disponibilita'  dell'attrezzatura  tecnica,
dei   locali,   dell'arredamento,   del   materiale   didattico   per
l'insegnamento teorico e dei veicoli per le esercitazioni di guida. 
  Le domande di rilascio di autorizzazione  devono  essere  corredate
dalla documentazione comprovante l'adempimento  delle  condizioni  di
cui al comma precedente. 
  Le prescrizioni possono essere  rilasciate  per  uno  dei  tipi  di
scuole di cui all'art. 487. 
  Entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
Regolamento le scuole gia' in possesso di  riconoscimento  rilasciato
in  base  a  precedenti  norme,  per  poter  continuare  la   propria
attivita', debbono presentare domanda per  ottenere  l'autorizzazione
per uno dei tipi di scuole previsti dal presente Regolamento.