(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 487)
                 Art. 487. (Art. 84 del Testo Unico) 

 
                     TIPI DI SCUOLE AUTORIZZATE 

 
  Le scuole si distinguono in: 
    a) scuole per conducenti di veicoli a motore: per la preparazione
di candidati al conseguimento di patenti di guida ad uso  pubblico  e
privato per veicoli delle categorie A, B, C, D, E ed F; 
    b) scuole per conducenti di veicoli a motore ad uso privato:  per
la preparazione di candidati al conseguimento di patenti di guida  ad
uso privato per veicoli delle categorie A, B, C, D ed F. Tali  scuole
possono  essere  limitate   alla   preparazione   di   candidati   al
conseguimento di patente per motoveicoli della categoria A; 
    c)  scuole  per  conducenti  di   macchine   agricole:   per   la
preparazione di candidati al conseguimento di patenti  di  guida  per
macchine agricole. 
  Le scuole di cui ai punti a) e b) possono  preparare  candidati  al
conseguimento delle patenti di guida per macchine  operatrici  e  per
cartelli.