Art. 487. (Art. 84 del Testo Unico) TIPI DI SCUOLE AUTORIZZATE Le scuole si distinguono in: a) scuole per conducenti di veicoli a motore: per la preparazione di candidati al conseguimento di patenti di guida ad uso pubblico e privato per veicoli delle categorie A, B, C, D, E ed F; b) scuole per conducenti di veicoli a motore ad uso privato: per la preparazione di candidati al conseguimento di patenti di guida ad uso privato per veicoli delle categorie A, B, C, D ed F. Tali scuole possono essere limitate alla preparazione di candidati al conseguimento di patente per motoveicoli della categoria A; c) scuole per conducenti di macchine agricole: per la preparazione di candidati al conseguimento di patenti di guida per macchine agricole. Le scuole di cui ai punti a) e b) possono preparare candidati al conseguimento delle patenti di guida per macchine operatrici e per cartelli.