(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 490)
                 Art. 490. (Art. 84 del Testo Unico) 

 
                        VIGILANZA E SANZIONI 
  La vigilanza sulle scuole viene esercitata  dall'Ispettorato  della
motorizzazione civile nella cui circoscrizione ha sede  la  scuola  e
deve essere rivolta a controllare sia il regolate  funzionamento  sia
il permanere delle condizioni in base alla  quali  le  scuole  stesse
vengono autorizzate. 
  La sospensione a carico delle scuole,  prevista  dall'art.  84  del
Testo Unico puo' essere preceduta, nei casi di trasgressioni di lieve
entita', da una diffida con la quale il titolare della  scuola  viene
invitato ad eliminare le irregolarita'. Scaduto  infruttuosamente  il
termine  indicato  nella  diffida  si  applica  la  sospensione,  che
comporta fra l'altro l'esclusione della scuola dalla presentazione di
candidati agli esami di idoneita' per  la  durata  della  sospensione
stessa.