Art. 490. (Art. 84 del Testo Unico) VIGILANZA E SANZIONI La vigilanza sulle scuole viene esercitata dall'Ispettorato della motorizzazione civile nella cui circoscrizione ha sede la scuola e deve essere rivolta a controllare sia il regolate funzionamento sia il permanere delle condizioni in base alla quali le scuole stesse vengono autorizzate. La sospensione a carico delle scuole, prevista dall'art. 84 del Testo Unico puo' essere preceduta, nei casi di trasgressioni di lieve entita', da una diffida con la quale il titolare della scuola viene invitato ad eliminare le irregolarita'. Scaduto infruttuosamente il termine indicato nella diffida si applica la sospensione, che comporta fra l'altro l'esclusione della scuola dalla presentazione di candidati agli esami di idoneita' per la durata della sospensione stessa.