Art. 492. (Art. 84 del Testo Unico) REQUISITI MORALI E DI IDONEITA' TECNICA Il personale di cui all'art. 491 deve essere in possesso di requisiti morali analoghi a quelli richiesti per i titolari di scuola e dei requisiti di idoneita' tecnica di cui ai seguenti punti: 1) titoli di studio rilasciati da scuole di Stato o da questo riconosciuti: a) per il direttore: diploma di laurea ingegneria o quanto meno diploma di abilitazione tecnica: industriale, nautica, per geometri. Per le scuole per conducenti di macchine agricole e' ammesso anche il diploma di laurea in scienze agrarie, o quanto meno il diploma di abilitazione tecnica agraria; b) per gli insegnanti di teoria: gli stessi diplomi prescritti al precedente punto a) per il direttore, oppure diplomi equipollenti ad indirizzo tecnico od altri diplomi di scuola media dell'ordine superiore, ritenuti ammissibili dall'Amministrazione qualora concorrano anche specifiche cognizioni tecniche; c) per gli istruttori di guida: almeno diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale ed altri titoli equipollenti; 2) patenti di guida, a seconda del tipo di scuola: a) per gli insegnanti e gli istruttori nelle scuole per conducenti di veicoli a motore: ad uso privato della categoria C per i primi e della categoria E per i secondi; b) per gli insegnanti e gli istruttori nelle scuole per conducenti di veicoli a motore ad uso privato: della categoria B ad uso privato per i primi ed allo stesso uso della categoria D per i secondi; c) per gli insegnanti e gli istruttori delle scuole per conducenti di macchine agricole: quella prescritta per la guida di tali macchine. Per gli insegnanti in ogni tipo di scuola, in cast eccezionali e qualora concorrano particolari condizioni, puo' essere ritenuta ammissibile dall'Amministrazione una patente di categoria diversa da quella prescritta, oppure della categoria F.