Art. 494. (Art. 84 del Testo Unico) ABILITAZIONE DEI DIRETTORE Coloro che abbiano lodevolmente ed ininterrottamente esplicate le funzioni di titolare ed insegnante in una stessa scuola ufficialmente riconosciuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente Regolamento, per un periodo di almeno tre aiuti dal riconoscimento ufficiale, possono, entro un anno dal compimento del detto periodo, chiedere di sostenere apposito esame per essere abilitati alle funzioni di direttore, anche se non sono in possesso del prescritto titolo di studio. Con l'esame deve essere accertata la completa conoscenza delle disposizioni che disciplinato le scuole con particolare riguardo alle funzioni del direttore. Coloro che in data anteriore al 1 settembre 1959 abbiano sostenuto con esito favorevole, in base a precedenti disposizioni, esami per l'insegnamento teorico o per l'istruzione pratica di guida, possono continuarle ad esplicare tali funzioni presso scuole autorizzate.