Art. 497. (Art. 84 del Testo Unico) MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI DI GUIDA Il materiale didattico per le esercitazioni di guida deve comprendere in adeguato numero di veicoli a motore di proprieta' della scuola e comunque non meno di un autoveicolo munito di doppio comando o di una macchina agricola semovente. In particolari casi l'Amministrazione, per i restanti veicoli a motore necessari per tali esercitazioni, puo' eccezionalmente ammettere che non siano di proprieta', purche' ne sia dimostrata la disponibilita'. I veicoli devono essere muniti, sia nella parte anteriore sia nella parte posteriore, della scritta "Scuola Guida", con esclusione di altre indicazioni, conforme alle caratteristiche stabilite dal Ministero dei trasporti. Il Ministro per i trasporti stabilisce con proprio decreto le somme per le quali i veicoli adibiti a scuola guida devono essere assicurati per la responsabilita' civile dei danni derivanti dalla loro circolazione.