(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 500)
                 Art. 500. (Art. 84 del Testo Unico) 

 
                          DURATA DEI CORSI 

 
  Ogni corso deve avere uno svolgimento  non  inferiore  alle  durate
sottoindicate e deve comprendere lezioni teoriche  di  almeno  un'ora
ciascuna ed esercitazioni pratiche di guida di  almeno  venti  minuti
primi per un minimo di ore complessive  non  inferiore  a  quanto  in
appresso indicato: 
  1) corsi normali: 
    a) otto giorni con otto ore di lezioni  per  la  preparazione  di
candidati al conseguimento della patente di guida ad uso privato  per
veicoli della categoria A; 
    b) venti giorni  con  dodici  ore  di  lezioni  ed  otto  ore  di
esercitazioni per la preparazione di candidati al conseguimento delle
patenti di guida ad uso privato per veicoli delle categorie B, C,  D,
E, F e per macchine agricole; 
    c) quaranta giorni con trenta ore  di  lezioni  e  dieci  ore  di
esercitazioni per la preparazione di candidati al conseguimento delle
patenti di guida ad uso pubblico per veicoli di ogni categoria, e  ad
uso privato per veicoli della categoria E; 
  2) corsi speciali,  dieci  giorni  con  ore  di  esercitazioni,  da
integrare con almeno ulteriori dieci giorni e dieci  ore  di  lezioni
nei casi in cui cio' si renda necessario. 
  Al termine di ogni corso il direttore  della  scuola,  sentiti  gli
insegnanti e gli istruttori,  valuta  quali  allievi  possono  essere
presentati agli esami.