(CODICE CIVILE-art. 761)
                              Art. 761. 
 
                 (Annullamento per violenza o dolo). 
 
  La divisione puo' essere annullata quando e' l'effetto di  violenza
o di dolo. 
 
  L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui  e'  cessata
la violenza o in cui il dolo e' stato scoperto.