(CODICE CIVILE-art. 762)
                              Art. 762. 
 
                   (Omissione di beni ereditari). 
 
  L'omissione di uno o  piu'  beni  dell'eredita'  non  da'  luogo  a
nullita'  della  divisione,  ma  soltanto  a  un  supplemento   della
divisione stessa.