(CODICE CIVILE-art. 763)
                              Art. 763. 
 
                     (Rescissione per lesione). 
 
  La divisione puo' essere rescissa quando taluno dei  coeredi  prova
di essere stato leso oltre il quarto. 
 
  La rescissione e' ammessa anche nel caso  di  divisione  fatta  dal
testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei  coeredi
e' inferiore di oltre un  quarto  all'entita'  della  quota  ad  esso
spettante. 
 
  L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.