(CODICE CIVILE-art. 765)
                              Art. 765. 
 
         (Vendita del diritto ereditario fatta al coerede). 
 
  L'azione di rescissione  non  e'  ammessa  contro  la  vendita  del
diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio
e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.