(CODICE CIVILE-art. 767)
                              Art. 767. 
 
           (Facolta' del coerede di dare il supplemento). 
 
  Il coerede contro il quale e' promossa l'azione di rescissione puo'
troncarne  il  corso  e  impedire  una  nuova  divisione,  dando   il
supplemento  della  porzione  ereditaria,  in  danaro  o  in  natura,
all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.