(CODICE CIVILE-art. 768)
                              Art. 768. 
 
              (Alienazione della porzione ereditaria). 
 
  Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa  non
e' piu' ammesso a impugnare la divisione  per  dolo  o  violenza,  se
l'alienazione e' seguita quando il  dolo  era  stato  scoperto  o  la
violenza era cessata. 
 
  Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione,  se  la
vendita e' limitata a oggetti di facile deterioramento  o  di  valore
minimo in rapporto alla quota.