(Allegato F-art. 261)
 
                              Art. 261. 
 
  Se una concessione sara' stata  accordata  sulla  presentazione  di
piani, orditi e disegni di semplice massima, il concessionario  prima
dell'esecuzione dovra' presentare all'approvazione del Ministero  dei
lavori pubblici  i  necessari  piani  e  profili  circostanziati  coi
disegni speciali esecutivi delle principali opere d'arte, quali  sono
i ponti e sifoni di mole od apertura piu' considerevole, i cavalcavia
e sottovia ed i fabbricati delle stazioni, ed oltre a cio'  i  moduli
delle  traversate  a  raso,  delle  case   cantoniere,   dei   minori
ponticelli, acquedotti e  sifoni,  dei  materiali  di  armamento,  e,
quando venissero richiesti, anche quelli degli oggetti  di  materiale
fisso e di materiale mobile per l'esercizio. 
 
  Al Ministero dei lavori pubblici verra' sempre rimessa per  proprio
uso dal concessionario, una copia autentica di tutti i piani, profili
ed altri disegni approvati.