Art. 261. Se una concessione sara' stata accordata sulla presentazione di piani, orditi e disegni di semplice massima, il concessionario prima dell'esecuzione dovra' presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici i necessari piani e profili circostanziati coi disegni speciali esecutivi delle principali opere d'arte, quali sono i ponti e sifoni di mole od apertura piu' considerevole, i cavalcavia e sottovia ed i fabbricati delle stazioni, ed oltre a cio' i moduli delle traversate a raso, delle case cantoniere, dei minori ponticelli, acquedotti e sifoni, dei materiali di armamento, e, quando venissero richiesti, anche quelli degli oggetti di materiale fisso e di materiale mobile per l'esercizio. Al Ministero dei lavori pubblici verra' sempre rimessa per proprio uso dal concessionario, una copia autentica di tutti i piani, profili ed altri disegni approvati.