(Allegato F-art. 274)
 
                              Art. 274. 
 
  Non potranno dai concessionari  essere  accordati  con  convenzioni
speciali  ribassi  di  tariffa  od  altre  facilitazioni  ad   alcuni
spedizionieri od appaltatori di trasporti per terra o per  acqua  che
non siano in egual misura concesse a tutti gli altri spedizionieri od
appaltatori  del  medesimo  genere  di  trasporti  che  ne  facessero
richiesta, e che  offrissero  alle  ferrovie  eguali  vantaggi  e  si
trovassero in pari circostanze. Le dette convenzioni dovranno  essere
notificate  alla  superiore  Amministrazione  nell'atto  della   loro
stipulazione.