(Allegato F-art. 276)
 
                              Art. 276. 
 
  Nei casi in cui il Governo avesse  coi  concessionari  di  ferrovie
pubbliche pattuito od assicurazioni d'interesse  o  compartecipazione
negli utili, le facilitazioni e ribassi di tariffa,  di  cui  ai  tre
articoli precedenti, non potranno senza il suo consenso accordarsi.