Art. 279. I concessionari delle ferrovie pubbliche sono pure obbligati a trasportare a prezzi ridotti, come verra' fissato negli atti di concessione, i sali, tabacchi ed altri generi di privativa demaniale; cosi' pure i militari con armi e bagaglio, i doganieri ed i marinai della regia marina, sia che viaggino isolatamente muniti di regolare foglio di via, sia che viaggino in corpo; i prigionieri colla forza armata che loro serve di scorta, e finalmente quegli indigenti a cui tale riduzione fosse accordata sulle ferrovie esercitate dallo Stato dai vigenti regolamenti. Le vetture cellulari di proprieta' del Governo, nelle quali si trasportano i prigionieri, godranno del trasporto gratuito, cosi' nell'andata come nel ritorno, e verranno trasportate coi convogli ordinari a seconda delle richieste dell'Amministrazione.