(Allegato F-art. 279)
 
                              Art. 279. 
 
  I concessionari delle ferrovie  pubbliche  sono  pure  obbligati  a
trasportare a prezzi ridotti,  come  verra'  fissato  negli  atti  di
concessione, i sali, tabacchi ed altri generi di privativa demaniale;
cosi' pure i militari con armi e bagaglio, i doganieri ed  i  marinai
della regia marina, sia che viaggino isolatamente muniti di  regolare
foglio di via, sia che viaggino in corpo; i prigionieri  colla  forza
armata che loro serve di scorta, e finalmente quegli indigenti a  cui
tale riduzione fosse accordata sulle ferrovie esercitate dallo  Stato
dai vigenti regolamenti. 
 
  Le vetture cellulari di proprieta'  del  Governo,  nelle  quali  si
trasportano i prigionieri, godranno  del  trasporto  gratuito,  cosi'
nell'andata come nel ritorno, e  verranno  trasportate  coi  convogli
ordinari a seconda delle richieste dell'Amministrazione.