(Allegato F-art. 295)
 
                              Art. 295. 
 
  Quando  la  concessione  della  costruzione  ed  esercizio  di  una
ferrovia pubblica sia stata fatta a favore di un individuo o  di  una
societa' in nome collettivo, o di una societa' in accomandita,  sara'
sempre in facolta'  al  concessionario  di  cedere  ad  una  societa'
anonima i diritti e  le  ragioni  che  gli  competono  tanto  per  la
costruzione, quanto per l'esercizio e manutenzione. 
 
  In tale caso la societa' anonima dovra' costituirsi con un capitale
che sara' determinato dal Governo, e sara' retta da uno  statuto,  il
quale dovra' essere sottoposto all'approvazione del Governo  medesimo
in conformita' delle leggi sulla materia.