Art. 295. Quando la concessione della costruzione ed esercizio di una ferrovia pubblica sia stata fatta a favore di un individuo o di una societa' in nome collettivo, o di una societa' in accomandita, sara' sempre in facolta' al concessionario di cedere ad una societa' anonima i diritti e le ragioni che gli competono tanto per la costruzione, quanto per l'esercizio e manutenzione. In tale caso la societa' anonima dovra' costituirsi con un capitale che sara' determinato dal Governo, e sara' retta da uno statuto, il quale dovra' essere sottoposto all'approvazione del Governo medesimo in conformita' delle leggi sulla materia.