Art. 306. 
 
        Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza 
 
  1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638  del  codice  civile,
chiunque  ostacola  le  funzioni  di   vigilanza   con   il   rifiuto
dell'accesso ai locali o con  il  diniego  all'ordine  di  esibizione
della   documentazione   concernente   l'attivita'   assicurativa   o
riassicurativa o di intermediazione  assicurativa  o  riassicurativa,
che viene opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati di accertare  i
fatti che possono configurare una violazione  dell'articolo  305,  e'
punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila
ad euro centomila. 
  2. Fuori dai casi previsti al comma  1  ed  all'articolo  2638  del
codice civile, chiunque non  ottempera  nei  termini  alle  richieste
dell'ISVAP ovvero ritarda l'esercizio delle sue  funzioni  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila  ad  euro
centomila. 
 
          Nota all'art. 306: 
              - L'art. 2638 del codice civile e' il seguente: 
              «Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
          autorita' pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori,  i
          direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa' o
          enti  e  gli  altri  soggetti  sottoposti  per  legge  alle
          autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi  nei
          loro confronti, i quali nelle comunicazioni  alle  predette
          autorita'  previste  in  base  alla  legge,  al   fine   di
          ostacolare  l'esercizio  delle   funzioni   di   vigilanza,
          espongono  fatti  materiali  non   rispondenti   al   vero,
          ancorche'  oggetto   di   valutazioni,   sulla   situazione
          economica, patrimoniale o finanziaria dei  sottoposti  alla
          vigilanza ovvero, allo stesso  fine,  occultano  con  altri
          mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che  avrebbero
          dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
          puniti  con  la  reclusione  da  uno  a  quattro  anni.  La
          punibilita' e' estesa anche al caso in cui le  informazioni
          riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per
          conto di terzi. 
              Sono puniti con la stessa pena  gli  amministratori,  i
          direttori generali, i sindaci e i liquidatori di  societa',
          o enti e gli  altri  soggetti  sottoposti  per  legge  alle
          autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad  obblighi  nei
          loro  confronti,  i  quali,  in  qualsiasi   forma,   anche
          omettendo le comunicazioni dovute alle predette  autorita',
          consapevolmente ne ostacolano le funzioni.».