Art. 308. 
 
                 Abuso di denominazione assicurativa 
 
  1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi  comunicazione
al pubblico, delle parole assicurazione,  riassicurazione,  compagnia
di assicurazione, compagnia di riassicurazione,  mutua  assicuratrice
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee  a
trarre   in   inganno   sulla   legittimazione    allo    svolgimento
dell'attivita' assicurativa o riassicurativa e' vietato  ai  soggetti
diversi,  rispettivamente,  da   quelli   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' di assicurazione o di riassicurazione. 
  2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi
comunicazione   al   pubblico,   delle   parole   intermediario    di
assicurazione,  intermediario  di  riassicurazione,   produttore   di
assicurazione,  agente  di  assicurazione,   broker,   mediatore   di
assicurazione, mediatore di riassicurazione,  produttore  diretto  di
assicurazione, perito di  assicurazione  ovvero  di  altre  parole  o
locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in  inganno  sulla
legittimazione  allo  svolgimento  di  attivita'  di  intermediazione
assicurativa, riassicurativa o di attivita'  peritale  e'  vietato  a
soggetti diversi da quelli iscritti nel registro  degli  intermediari
di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109  o  nel
ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156. 
  3. L'ISVAP determina, con  regolamento,  le  ipotesi  in  cui,  per
l'esistenza di controlli amministrativi o  in  base  ad  elementi  di
fatto, le parole o le locuzioni indicate nei  commi  1  e  2  possono
essere  utilizzate  da  soggetti  diversi  dalle  imprese   o   dagli
intermediari. 
  4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 e' punito  con
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  duemila  a   euro
ventimila.