Art. 541 
                        Termini dei pagamenti 
 
1. I contratti di fornitura di beni  e  servizi  concernenti  sistemi
d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate, aventi termini  di
consegna o di  esecuzione  superiori  ai  due  anni,  e  i  contratti
relativi a lavori pubblici di importo eccedente quello indicato per i
lavori dall'articolo 28 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.
163,  possono  prevedere  la  corresponsione  di  pagamenti,   previa
costituzione  di  idonea  garanzia,  sulla  base  della  progressione
dell'esecuzione  delle  prestazioni  e  dei   conseguenti   obiettivi
quantitativi raggiunti, nei termini contrattualmente  definiti.  Tali
pagamenti non possono comunque eccedere la misura complessiva del  90
per cento dell'importo contrattuale. 
2. I  termini  entro  i  quali  sono  effettuati  i  pagamenti  delle
prestazioni contrattuali sono indicati  nei  capitolati  generali  di
oneri applicabili. 
 
          Nota all'art. 541:
             -  Il  testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 12
          aprile 2006, n. 163, e' il seguente:
             «Art. 28 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di
          rilevanza   comunitaria)   (sono   indicati   gli   importi
          modificati ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE)
          n.  1177/2009).  -  1.  Fatto salvo quanto previsto per gli
          appalti   di   forniture   del   Ministero   della   difesa
          dall'articolo  196,  per  i contratti pubblici di rilevanza
          comunitaria  il  valore  stimato  al netto dell'imposta sul
          valore  aggiunto  (i.v.a.)  e' pari o superiore alle soglie
          seguenti:
              a)  125.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture
          e  di  servizi  diversi da quelli di cui alla lettera b.2),
          aggiudicati  dalle  amministrazioni aggiudicatrici che sono
          autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV;
              b) 193.000 euro;
              b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
          aggiudicati   da  stazioni  appaltanti  diverse  da  quelle
          indicate nell'allegato IV;
              b.2)  per  gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati
          da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
          servizi  della  categoria  8 dell'allegato II A, servizi di
          telecomunicazioni  della categoria 5 dell'allegato II A, le
          cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
          7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
              c)  4.845.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e
          per le concessioni di lavori pubblici».