Art. 542 
Tempestivita' dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle
                            Forze armate 
 
1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei  correlati
adempimenti amministrativi, la tempestivita'  dei  pagamenti  per  le
forniture di materiali  destinati  alle  Forze  armate,  relativi  ad
attivita' operative o addestrative svolte in territorio  nazionale  o
all'estero,  l'Amministrazione  della   difesa   e'   autorizzata   a
corrispondere pagamenti in conto nella  misura  massima  del  90  per
cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali
il  consegnatario  abbia   rilasciato   apposita   dichiarazione   di
ricevimento.