Art. 544
Sostegno    logistico   dei   contingenti   impiegati   in   missioni
                           internazionali

1. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi
necessari  per  il  sostegno  logistico  dei  contingenti delle Forze
armate  impiegati  in  missioni  internazionali,  o in qualunque modo
connessi  con  tali  esigenze,  e' autorizzato il ricorso, in caso di
necessita'  e urgenza, alla Nato Maintenance and Supply Agency, sulla
base  di  accordi  quadro  appositamente  stipulati e nell'ambito dei
fondi stanziati per tali esigenze.
2.  Il  ricorso  alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal
comma  1 e' esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque
connessi  al  sostegno  logistico  dei contingenti delle Forze armate
impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto
l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali.