Art. 630 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
1.  Per  lo  svolgimento  dell'esame  di  cui  all'articolo  629   la
commissione e' composta da: 
a) un ufficiale generale  appartenente  all'istituto  di  formazione,
presidente; 
b) quattro ufficiali  con  il  grado  di  tenente  colonnello  ovvero
colonnello, membri; 
c) due ufficiali con grado non inferiore a tenente colonnello, membri
supplenti; 
d) un ufficiale con grado non superiore a maggiore, segretario  senza
diritto di voto. 
2. In caso d'impedimento o di assenza  per  servizio  del  presidente
ovvero dei membri, le relative funzioni sono svolte, rispettivamente,
da un ufficiale pari grado dell'istituto. 
3. La commissione delibera validamente in presenza di  tutti  i  suoi
componenti. 
4. Al termine di ogni giornata di  esame  la  commissione  redige  un
processo verbale, nel quale sono riportati per ciascun  ufficiale  il
voto di  ammissione  all'esame,  il  punteggio  relativo  alla  prova
pratica espresso da ciascun membro della commissione e  il  punteggio
attribuito.