Art. 630 Commissione esaminatrice 1. Per lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 629 la commissione e' composta da: a) un ufficiale generale appartenente all'istituto di formazione, presidente; b) quattro ufficiali con il grado di tenente colonnello ovvero colonnello, membri; c) due ufficiali con grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti; d) un ufficiale con grado non superiore a maggiore, segretario senza diritto di voto. 2. In caso d'impedimento o di assenza per servizio del presidente ovvero dei membri, le relative funzioni sono svolte, rispettivamente, da un ufficiale pari grado dell'istituto. 3. La commissione delibera validamente in presenza di tutti i suoi componenti. 4. Al termine di ogni giornata di esame la commissione redige un processo verbale, nel quale sono riportati per ciascun ufficiale il voto di ammissione all'esame, il punteggio relativo alla prova pratica espresso da ciascun membro della commissione e il punteggio attribuito.