Art. 194. 
 
  Gli impianti di trasporto con nastri  devono  essere  corredati  da
dispositivi  atti  ad  arrestarne  il   movimento   da   vari   punti
dell'impianto attraverso mezzi capaci di trasmettere il comando  alla
testa motrice. Tali mezzi devono essere disposti  ad  intervalli  non
superiori ai 30 m. In  mancanza  di  tali  dispositivi  deve  potersi
trasmettere un segnale di arresto del nastro.