Art. 462. 
                            Trasferimenti 
 
  1. I trasferimenti a domanda hanno luogo  annualmente  con  effetto
dall'inizio dell'anno scolastico successivo. 
  2. I trasferimenti del personale appartenente ai ruoli  provinciali
sono disposti dal provveditore agli  studi  e  quelli  del  personale
appartenente ai ruoli nazionali dal direttore  generale  o  capo  del
servizio centrale competente. 
  3. I docenti appartenenti ai ruoli  provinciali  debbono  inoltrare
domanda  ai  provveditori  agli  studi  competenti  territorialmente,
indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. 
  4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il
provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti  al
trasferimento appartengono. 
  5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento
formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della  tabella  di
valutazione  di  cui  all'articolo  463,   con   l'osservanza   delle
precedenze previste per particolari categorie di docenti. 
  6. Con  ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle  domande,
i documenti che  gli  aspiranti  debbono  produrre  a  corredo  delle
domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi. 
  7. Le modifiche e le  integrazioni  alle  ordinanze  relative  alla
mobilita' e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in
sede di contrattazione.