Art. 463. 
                       Tabella di valutazione 
 
  1.  I  trasferimenti  a  domanda   sono   disposti   tenuto   conto
dell'anzianita' di servizio di ruolo, delle esigenze  di  famiglia  e
dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata  con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito  il  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. Per il  personale  direttivo  e'
valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza. 
  2.  Nella  tabella  di  valutazione  e'   previsto   un   punteggio
particolare per il personale direttivo, docente ed educativo, che sia
rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni. 
  3. L'anzianita' di servizio di ruolo e' valutata  in  modo  che  il
servizio prestato dopo  la  nomina  nel  ruolo  di  appartenenza  sia
computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto  o
valutato. E' altresi' attribuito  un  punteggio  per  il  superamento
delle prove di concorsi per titoli ed esami per l'accesso al ruolo di
appartenenza o ai ruoli di pari livello o di livello superiore. 
  4. Ai soli fini dei trasferimenti  e  dei  passaggi  del  personale
docente ed educativo,  la  valutazione  dell'anzianita'  relativa  ai
servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del  periodo
di prova.