Art. 465. 
            Trasferimenti provinciali e interprovinciali 
  1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470,  comma
1, i trasferimenti nell'ambito  della  provincia  sono  disposti  con
precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia. 
  2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50  per
cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili,  sia
per compensazione. 
  3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed  i
posti di insegnamento la cui disponibilita', nella misura fissata dal
comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno. 
  4. Le cattedre ed  i  posti  di  insegnamento  che  risultino,  per
qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo  tale  data  sono  invece
assegnati, nella misura intera,  alle  nuove  nomine  in  ruolo,  che
saranno disposte su sedi provvisorie. 
  5. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo  si  applicano
altresi'  per  i  trasferimenti  e  le  nuove  nomine  del  personale
direttivo e del personale educativo.