Art. 466. 
                        Trasferimenti annuali 
 
  1. I trasferimenti a domanda del personale  direttivo,  docente  ed
educativo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del
collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei
titolari, purche' tali posizioni di stato siano di durata  annuale  e
siano  note  all'inizio  dello  svolgimento   delle   operazioni   di
trasferimento. 
  2. I trasferimenti sui posti  di  cui  al  comma  1  sono  disposti
limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la  vacanza.  Essi
sono prorogati d'ufficio qualora la vacanza stessa venga a  protrarsi
anche all'anno scolastico successivo. 
  3. Il trasferimento, ai sensi del presente  articolo,  puo'  essere
chiesto dagli interessati in  via  subordinata  al  non  accoglimento
della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale  proroga  puo'
essere disposta soltanto se l'interessato non chieda  ed  ottenga  il
trasferimento definitivo. 
  4. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo
i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi. 
  5. I docenti trasferiti ai sensi del  presente  articolo  rimangono
titolari delle  rispettive  sedi  di  provenienza,  alle  quali  sono
restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilita' dei posti  in
cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza  possono
essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.