(Codice della navigazione-art. 841)
                              Art. 841. 
                      (Involo e atterramento). 
 
  L'involo e  l'atterramento  degli  aeromobili  da  turismo  possono
effettuarsi anche sui campi di  fortuna  a  tal  fine  designati  dal
ministro per l'aeronautica.