Art. 842.
(Agevolazioni speciali).
Gli aeromobili da turismo di costruzione nazionale sono esonerati
dal pagamento dei diritti di partenza, di approdo e di ricovero negli
aerodromi statali ed usufruiscono gratuitamente delle prestazioni del
personale, indicate dal regolamento e delle informazioni dei servizi
meteorologici dello Stato.
Il regolamento stabilisce le particolari esenzioni doganali per il
volo effettuato con aeromobili da turismo.