Art. 502. (Art. 91 del Testo Unico) In ogni caso di incidente stradale nel quale un veicolo a motore soggetto a revisione ai sensi dell'art. 55 del Testo Unico rimanga danneggiato nelle sue parti essenziali gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che sono venuti a conoscenza dell'incidente stesso, sono tenuti a darne notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile presso il quale il veicolo e' immatricolato, cosi' che possa essere eventualmente disposta la revisione del veicolo, qualora dall'esame degli elementi forniti dagli organi di polizia sorgano dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione del veicolo medesimo. Fermo restando il disposto dell'art. 91, comma 9°, del Testo Unico, in ogni caso di incidente stradale, che abbia cagionate lesioni personali punibili a querela della persona offesa, nel quale siano coinvolti conducenti di veicoli a motore per la cui guida e' prescritta la patente, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria che sono venuti a conoscenza dell'incidente stesso, sono tenuti a darne notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile indicato nel comma primo dell'art. 503 per gli eventuali provvedimenti di revisione della patente di guida da adottarsi ai sensi dell'art. 89 del Testo Unico, qualora dall'esame degli elementi forniti dagli organi di polizia sorgano dubbi sulla persistenza nel conducente dei requisiti fisici e psichici prescritti o della idoneita'.