Art. 504. (Art. 91 del Testo Unico) COMUNICAZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA I funzionari, gli ufficiali ed agenti, ai quali spetti l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale, sono tenuti a fornire al Ministero dei lavori pubblici, all'Ispettorato per la motorizzazione civile indicato nel primo comma dell'art. 503, ed alla Prefettura che ha rilasciato la patente di guida, gli estremi delle violazioni delle norme di comportamento di cui al comma terzo dell'art. 91 del Testo Unico. Nel caso che si tratti di contravvenzioni per le quali e' ammessa l'oblazione, tali comunicazioni debbono essere eseguite quando sia avvenuta l'oblazione ovvero quando sia trascorso il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, previsto dagli articoli 138 e 141 di detto Testo Unico. Per ciascuna infrazione debbono essere comunicati i seguenti elementi: 1) luogo, giorno ed ora in cui la contravvenzione e' stata commessa: 2) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del titolare della patente di guida; 3) prefettura, numero e data del rilascio della patente di guida; 4) specie del veicolo guidato dal contravventore; 5) enunciazione del fatto o indicazione della norma di comportamento violata; 6) avvenuta oblazione, ovvero, nei casi in cui questa non sia ammessa, o non sia stata effettuata, estremi del rapporto al pretore. Gli elementi relativi agli incidenti automobilistici di cui al comma quinto dell'art. 91 di detto Testo Unico debbono essere forniti dalle persone indicate nel comma nono dello stesso articolo al prefetto che ha rilasciato la patente, al Ministero dei lavori pubblici e all'Ispettorato della motorizzazione civile, indicato nel comma primo dell'art. 503.