Art. 505. (Art. 91 del Testo Unico) SEGNALAZIONE DEGLI ISPETTORATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE Gli Ispettorati della motorizzazione civile segnalano ai prefetti competenti, agli effetti del comma terzo e quarto dell'articolo 91 del Testo Unico i titolari di patenti di guida che abbiano commesso piu' violazioni alle norme di comportamento per le quali sia intervenuta l'oblazione. Qualora l'oblazione non sia intervenuta, ovvero non sia ammessa, gli Ispettorati, prima di dare comunicazione ai prefetti, richiederanno al contravventore di far conoscere nel termine di giorni trenta, l'esito del procedimento penale. Se la notizia non pervenga entro il termine predetto l'infrazione sara' provvisoriamente valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione o revoca della patente. Qualora trattisi di titolari di patenti o di permessi internazionali, rilasciati da uno Stato estero, l'Ispettorato della motorizzazione civile di Roma fara' le segnalazioni di cui ai commi precedenti al Ministero dei trasporti, il quale adotta gli eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 24, n. 5, della Convenzione per la circolazione stradale fatta a Ginevra il 1) settembre 1949, e resa esecutiva con legge 19 maggio 1952, n. 1049, comunicando successivamente i provvedimenti adottati al medesimo Ispettorato della motorizzazione civile di Roma.