Art. 506. (Art. 192 del Testo Unico) COMUNICAZIONI DEI PREFETTI I prefetti comunicano al Ministero dei lavori pubblici e all'Ispettorato della motorizzazione civile, di cui al comma primo dell'art. 503, i provvedimenti di sospensione e di revoca delle patenti di guida adottati ai sensi dell'art. 91 del Testo Unico.