(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 507)
                 Art. 507. (Art. 91 del Testo Unico) 

 
   PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E DI REVOCA DELLE PATENTI DI GUIDA 

 
  Agli effetti del comma  terzo  dell'art.  31  del  Testo  Unico  si
intende incorso in piu'  violazioni  di  norme  di  comportamento  il
titolare di patente di  guida  che  abbia  commesso  tre  infrazioni,
ovvero almeno due infrazioni qualora una  delle  due  consiste  nella
guida in stato di ebbrezza. 
  Le  annotazioni  delle  violazioni  stesse  sono  cancellate   dopo
trascorsi 10 anni.