(Allegato F-art. 310)
 
                              Art. 310. 
 
  Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge contenute
nel capo IV di questo titolo sono punite con  pene  di  polizia,  con
ammende e multe fino a L. 300, oltre al risarcimento dei danni  ed  a
quelle maggiori pene in cui i contravventori possono essere incorsi a
termine del Codice penale, ed oltre all'obbligo di rimettere le  cose
in pristino nel termine che verra' prefisso, in mancanza di che sara'
provveduto d'ufficio loro maggiori spese. 
 
  Nei casi d'urgenza gli ufficiali addetti al servizio delle ferrovie
esercitate tanto dallo Stato quanto dall'industria privata, potranno,
previo processo verbale, far  togliere  anche  prima  della  sentenza
sulla contravvenzione, ogni opera od oggetto dannoso al servizio. 
 
  I contravventori potranno venire per le vie amministrative assoluti
dall'obbligo della restituzione  delle  cose  in  pristino  nei  casi
contemplati nell'articolo 239 della presente legge, se  il  Ministero
dei lavori pubblici, in seguito a relativa domanda,  legittimera'  il
loro operato.