Art. 310. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge contenute nel capo IV di questo titolo sono punite con pene di polizia, con ammende e multe fino a L. 300, oltre al risarcimento dei danni ed a quelle maggiori pene in cui i contravventori possono essere incorsi a termine del Codice penale, ed oltre all'obbligo di rimettere le cose in pristino nel termine che verra' prefisso, in mancanza di che sara' provveduto d'ufficio loro maggiori spese. Nei casi d'urgenza gli ufficiali addetti al servizio delle ferrovie esercitate tanto dallo Stato quanto dall'industria privata, potranno, previo processo verbale, far togliere anche prima della sentenza sulla contravvenzione, ogni opera od oggetto dannoso al servizio. I contravventori potranno venire per le vie amministrative assoluti dall'obbligo della restituzione delle cose in pristino nei casi contemplati nell'articolo 239 della presente legge, se il Ministero dei lavori pubblici, in seguito a relativa domanda, legittimera' il loro operato.