Art. 311. 
 
                         Assetti proprietari 
 
  1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71
e 80 o delle relative norme di attuazione e' punita con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila. 
  2. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni  sono  punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad  euro
cinquantamila. 
  3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di  violazione
dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, e  nel
caso di violazione delle disposizioni  previste  dagli  articoli  74,
comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3. 
  4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica,  in  caso
di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.