Art. 545 
                               Permute 
 
1. Ai fini del contenimento delle spese  di  ricerca,  potenziamento,
ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai  mezzi,  sistemi,
materiali e strutture in dotazione alle Forze  armate,  il  Ministero
della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilita'  generale
dello Stato e nel rispetto della legge 9  luglio  1990,  n.  185,  e'
autorizzato a stipulare convenzioni e contratti  per  la  permuta  di
materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. 
2. Il regolamento, su cui per tale parte e' acquisito il concerto del
Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le
modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni,
nel rispetto della vigente disciplina  in  materia  negoziale  e  del
principio di economicita'. 
 
          Nota all'art. 545:
             -  La  legge  9  luglio  1990,  n.  185 (Nuove norme sul
          controllo  dell'esportazione,  importazione  e transito dei
          materiali   di  armamento)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.