Art. 635 
 
                          Titoli di merito 
 
1.  Per  la  valutazione  dei  titoli  di   merito   la   commissione
esaminatrice  assegna,  secondo  i  criteri  fissati  nella  riunione
preliminare e descritti nel relativo verbale, fino a  un  massimo  di
dieci punti, espressi in trentesimi  e  determinabili  al  millesimo,
ripartiti nel modo seguente: 
a) fino a punti 3/30, per i titoli relativi alla formazione personale
e professionale; 
b) fino a punti 5/30, per i  titoli  relativi  al  servizio  militare
prestato; 
c) fino a punti 2/30, per altri titoli. 
2. Sono ammessi a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo  636
gli ufficiali che hanno conseguito nella valutazione  dei  titoli  un
punteggio non inferiore a 6/30.