Art. 635 Titoli di merito 1. Per la valutazione dei titoli di merito la commissione esaminatrice assegna, secondo i criteri fissati nella riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, fino a un massimo di dieci punti, espressi in trentesimi e determinabili al millesimo, ripartiti nel modo seguente: a) fino a punti 3/30, per i titoli relativi alla formazione personale e professionale; b) fino a punti 5/30, per i titoli relativi al servizio militare prestato; c) fino a punti 2/30, per altri titoli. 2. Sono ammessi a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 636 gli ufficiali che hanno conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 6/30.