Art. 636 
 
                            Prove d'esame 
 
1. Per lo svolgimento del concorso il bando prevede: 
a) la prova scritta su argomenti di  cultura  generale  e  di  natura
professionale; 
b) la prova pratica volta a valutare  la  conoscenza  della  dottrina
militare di Forza armata; 
c) i test volti all'accertamento dell'idoneita' psico-attitudinale. 
2. I programmi delle  prove  di  esame  sono  allegati  al  bando  di
concorso. 
3.  Per  lo  svolgimento  della  prova  scritta   si   osservano   le
disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
4. Le prove d'esame sono valutate attribuendo un  punteggio  espresso
in trentesimi e si intendono superate se  il  candidato  consegue  un
punteggio di almeno 18/30 in ciascuna prova. 
 
 
          Note all'art. 636: 
          - Il testo degli artt. 13 e 14, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante
          norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
          amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
          dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
          pubblici impieghi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          9 agosto 1994, n. 185, e' il seguente: 
          «Art.  13   (Adempimenti   dei   concorrenti   durante   lo
          svolgimento delle prove scritte). -  1.  Durante  le  prove
          scritte non e' permesso ai concorrenti  di  comunicare  tra
          loro verbalmente o per  iscritto,  ovvero  di  mettersi  in
          relazione con altri, salvo che  con  gli  incaricati  della
          vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. 
          2. Gli elaborati debbono essere scritti  esclusivamente,  a
          pena di nullita', su carta portante il timbro  d'ufficio  e
          la firma di un componente della commissione esaminatrice o,
          nel caso di svolgimento delle prove in  localita'  diverse,
          da un componente del comitato di vigilanza. 
          3. I candidati  non  possono  portare  carta  da  scrivere,
          appunti manoscritti, libri  o  pubblicazioni  di  qualunque
          specie. Possono consultare soltanto i testi  di  legge  non
          commentati ed autorizzati dalla  commissione,  se  previsti
          dal bando di concorso, ed i dizionari. 
          4. Il concorrente che contravviene  alle  disposizioni  dei
          commi precedenti o comunque abbia copiato  in  tutto  o  in
          parte lo svolgimento del tema, e' escluso dal concorso. Nel
          caso in cui  risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano
          copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta  nei
          confronti di tutti i candidati coinvolti. 
          5. La commissione esaminatrice o il comitato  di  vigilanza
          curano l'osservanza  delle  disposizioni  stesse  ed  hanno
          facolta' di adottare  i  provvedimenti  necessari.  A  tale
          scopo, almeno due dei  rispettivi  membri  devono  trovarsi
          nella sala degli  esami.  La  mancata  esclusione  all'atto
          della prova non preclude che l'esclusione sia  disposta  in
          sede di valutazione delle prove medesime.». 
          «Art. 14 (Adempimenti dei concorrenti e  della  commissione
          al termine delle prove scritte). -  1.  Al  candidato  sono
          consegnate in ciascuno dei giorni di  esame  due  buste  di
          eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed
          una piccola contenente un cartoncino bianco. 
          2. Il candidato, dopo aver svolto il  tema,  senza  apporvi
          sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i
          fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome,
          la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e  lo  chiude
          nella busta piccola. Pone, quindi, anche la  busta  piccola
          nella grande che richiude e consegna  al  presidente  della
          commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne  fa  le
          veci. Il presidente della commissione  o  del  comitato  di
          vigilanza, o chi ne  fa  le  veci,  appone  trasversalmente
          sulla busta, in modo che vi resti compreso il  lembo  della
          chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria
          firma e l'indicazione della data della consegna. 
          3. Al termine di ogni giorno di  esame  e'  assegnato  alla
          busta contenente  l'elaborato  di  ciascun  concorrente  lo
          stesso numero da apporsi  sulla  linguetta  staccabile,  in
          modo  da  poter  riunire,  esclusivamente   attraverso   la
          numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. 
          4. Successivamente alla conclusione  dell'ultima  prova  di
          esame e comunque non oltre le ventiquattro ore  si  procede
          alla riunione delle buste aventi lo  stesso  numero  in  un
          unica busta,  dopo  aver  staccata  la  relativa  linguetta
          numerata. Tale operazione e' effettuata  dalla  commissione
          esaminatrice o dal comitato di vigilanza  con  l'intervento
          di almeno  due  componenti  della  commissione  stessa  nel
          luogo, nel giorno e nell'ora di cui e'  data  comunicazione
          orale ai candidati presenti in  aula  all'ultima  prova  di
          esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non
          superiore  alle  dieci  unita',  potranno  assistere   alle
          anzidette operazioni. 
          5. I pieghi sono aperti  alla  presenza  della  commissione
          esaminatrice  quando  essa  deve  procedere  all'esame  dei
          lavori relativi a ciascuna prova di esame. 
          6.  Il  riconoscimento  deve  essere  fatto  a  conclusione
          dell'esame e  del  giudizio  di  tutti  gli  elaborati  dei
          concorrenti. 
          7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati  nelle
          sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed  i
          relativi verbali sono custoditi dal presidente del  singolo
          comitato di  vigilanza  e  da  questi  trasmessi  in  plico
          raccomandato  per  il   tramite   del   capo   dell'ufficio
          periferico     al     presidente     della      commissione
          dell'amministrazione interessata, al  termine  delle  prove
          scritte.».